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Ordinanza — n. 928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the exclusion of criminal liability due to minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lobo Toledo Hugo Enrique inadmissible due to a lack of specificity in its grounds. The appellant argued for the exclusion of criminal liability based on the minor nature of the offense, but the Court found this argument merely repeated issues already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating arguments already rejected by the court of appeal without presenting new legal grounds or factual elements.

Parole chiave

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lack of specificity exclusion of criminal liability minor offense inadmissible appeal reiteration of arguments prove acquisite tramite sorveglianza infrazione alle norme della circolazione ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOBO TOLEDO HUGO ENRIQUE nato il 03/06/1983 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lobo Toledo Hugo Enrique; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità, poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pp. 2-3, ove la Corte ha puntualmente motivato l'assenza dei presupposti normativi dell'invocata causa di non punibilità, alla luce della rilevanza del danno, cagionato con condotte reiterate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con l'ere estensore Il Pres ente