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Ordinanza — n. 927/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds and as mere revaluation of sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Caramazza and La Rosa inadmissible, ordering them to pay court costs. La Rosa's appeal was rejected for being generic and failing to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, while Caramazza's arguments were deemed repetitive and merely re-evaluative of the lower court's sentencing discretion. The court upheld the final judgment because the appeals did not provide the necessary specific grounds for review or challenge the judge's lawful exercise of discretion in balancing aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Artt. 132 e 133 c.p.: Appeals must specify concrete grounds for violation or lack of motivation; sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is subject to review only if arbitrary or illogical, not for mere revaluation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement sentencing discretion lack of motivation repetitive arguments Code of Criminal Procedure penal sentencing motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Artt. 132 e 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARAMAZZA ALESSIO nato a CATANIA il 02/09/1985 LA ROSA SANTO nato a CATANIA il 23/11/1960 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di La Rosa Santo e di Caramazza Alessio; considerato che l'unico motivo di ricorso di La Rosa, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto„ a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, peraltro circoscritta al trattamento sanzionatorio in quanto unico punto oggetto di gravame, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, al di là di astrattissime riflessioni, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. ritenuto che il primo motivo di ricorso di Caramazza, con il quale si contestano l'illogicità manifesta della motivazione e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, per non avere i giudici di merito escluso l'imputabilità del ricorrente, stante la sua incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, è reiterativo e manifestamente infondato, poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pp. 8-9, in tema di meri dubbi sull'astratta sussistenza di una condizione psicopatologica, non assimilabile all'impossibilità di autodeterminazione dell'imputato); considerato che il secondo motivo di ricorso di Caramazza, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza sulle contestate aggravanti, è meramente rivalutativo e manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, p. 10 sulla violenza perpetrata dall'imputato nella commissione delle rapine e sul cospicuo profitto conseguito nonché sui precedenti per reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il ConsigVere stensore DEPOSTA Il