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Ordinanza — n. 926/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and statutory circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Barretta Massimiliano inadmissible due to its generic and unfounded nature. The appellant argued for the recognition of specific statutory circumstances and a reduced sentence, but the court found no positive evidence supporting these claims. Consequently, the court upheld the lower court's sentencing discretion, ruling that a mere reference to the absence of positive elements suffices for denial.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court's denial of statutory circumstances requires only a congruent reference to the absence of positive evidence, and sentencing gradation remains within judicial discretion unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory circumstances penal code provisions inadmissible appeal judicial motivation bandiera protezione dei segni pubblici violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Barretta Massimiliano; considerato che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce - reiterando doglianze già disattese e già riconosciute aspecifiche - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso di Barretta Massimiliano; considerato che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce - reiterando doglianze già disattese e già riconosciute aspecifiche - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 13/05/1975 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barretta Massimiliano; considerato che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce - reiterando doglianze già disattese e già riconosciute aspecifiche - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico oltre che manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5), mai indicati neppure dal ricorrente; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano pagg. 4 e 5, sulla consistenza del danno e sui precedenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con li re estensore Il Pres