Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of law regarding non-punishment causes but failed to cite specific elements required by the procedural code. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. cl) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on generic grounds is inadmissible because it fails to identify the specific legal elements underlying the criticism, thereby preventing the court from exercising its supervisory function.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDUCA ANTONIO nato a ROMA il 05/04/1959 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Manduca Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. cl), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre