Cassation appeal dismissed for failing to raise aggravating circumstance issue in appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to raise the aggravating circumstance issue during the appeal stage. The applicant argued for a violation of law regarding this circumstance, but the court noted this was not previously deduced, breaking the devolution chain. Consequently, the appeal was rejected to prevent the annulment of a lower decision based on a point intentionally withheld from the appellate judge's consideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen.: Issues not raised as grounds for appeal cannot be raised for the first time in cassation proceedings to ensure the appellate judge has full cognizance of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIGHETTI WILLIAM nato a ORZINUOVI il 18/12/1981 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Amighetti William; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, in ogni caso, la censura sarebbe comunque manifestamente infondata (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Co 'ere estensore Il Pr