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Ordinanza — n. 923/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding mitigating circumstances and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Levak Lambada inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lambada argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and imposed an excessive penalty, but the court found his arguments lacked specificity. The court ruled that the trial judge's discretion in sentencing is sufficient if the reasoning refers to negative elements or the absence of positive ones, without requiring a detailed explanation for every fact.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, as the trial judge need only reference decisive negative elements or the absence of positive ones when denying mitigating circumstances, and specific sentencing reasoning is required only when the penalty vastly exceeds the average.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstances sentencing discretion general mitigating factors court costs penal code provisions reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK LAMBADA nato a GATTINARA il 14/03/1993 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Levak Lambada; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio dì motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, in quanto, in primo luogo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice dì merìto prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi (si veda, in particolare, pag. 4), senza che la ricorrente abbia dedotto alcun elemento positivamente valorizzabile; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4, ove si sottolinea la mitezza della sanzione irrogata dal Tribunale rispetto alla consistenza economica del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Co •l' re estensorè I