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Ordinanza — n. 922/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as generic and lacks specific factual arguments against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Mele Carmine and Arianiello Eugenio inadmissible. The court found the arguments regarding sentencing severity and mitigating circumstances to be abstract and generic, failing to engage with the specific factual basis of the lower court's decision. Consequently, the appeals were rejected, and both appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the case file; generic or abstract arguments that merely repeat lower court findings without new factual engagement are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection specific factual engagement sentencing review standards court costs and fines individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letti i ricorsi di Mele Carmine e di Arianiello Eugenio; considerato che il primo motivo di ricorso di Mele, con il quale si contesta la valutazione della gravità del danno posta a fondamento della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE CARMINE nato a NAPOLI il 16/01/1985 ARIANIELLO EUGENIO nato a NAPOLI il 04/12/1980 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Mele Carmine e di Arianiello Eugenio; considerato che il primo motivo di ricorso di Mele, con il quale si contesta la valutazione della gravità del danno posta a fondamento della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è insuperabilmente generico, omettendo di confrontarsi appieno con la corretta motivazione che richiama la non occasionalità delle condotte, dati i plurimi illeciti della medesima indole; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso di Mele, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., sono parimenti aspecifici, muovendo riflessioni del tutto astratte e così replicando l'assoluta genericità già stigmatizzata dalla Corte territoriale (cfr. p. 10, ove si sottolinea la gravità della condotta e i precedenti e la mancata deduzione di elementi positivamente valutabili pro reo); considerato che l'unico, stringato motivo di ricorso di Arianiello, con il quale si deduce l'omessa motivazione in merito a specifiche deduzioni difensive, non è consentito, laddove sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio alternativa a quella dei giudici di merito, congruamente motivata (cfr. p. 8-9, in tema di accertata contraffazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi41e estensore Il Pre