Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; acquittal granted despite procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime had expired under the statute of limitations. Although the appellate court erred by omitting an assessment of the defendant's financial capacity for compensation, this procedural flaw was superseded by the expiration of the limitation period. Consequently, the criminal liability was extinguished, resulting in an acquittal while civil rulings remained in force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 578 cod. proc. pen.: When the statute of limitations expires, the court must declare the extinction of the crime and annul the judgment without remittal, even if other procedural defects exist.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLINA UMBERTO nato a PALERMO il 26/11/1982 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gallina Umberto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ribadita tempestività della querela, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, come la relazione investigativa per mezzo della quale il titblare del diritto di querela è venuto a conoscenza delle frodi fosse datata al 17 dicembre 2015 e come, pertanto, il termine di tre mesi per il deposito della querela fosse stato pienamente rispettato (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della provvisionale, al cui pagamento è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, non appare inammissibile, dal momento che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, Parisi, Rv. 285633 - 01); che, nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso di valutare tale condizione reddituale, emergente ex actis quantomeno dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; che a fronte di tale lacuna motivazionale si impone l'annullamento della sentenza impugnata; considerato che, in data successiva alla pronuncia impugnata, risulta maturata la prescrizione, anche tenuto conto di tutte le sospensioni risultanti agli atti, in data 25 giugno 2024; considerato, pertanto, che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.