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Ordinanza — n. 920/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural nullity due to delayed hearing and lack of translation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Baldassarre Arca's appeal inadmissible, rejecting claims of procedural nullity regarding a delayed hearing and untranslated documents. The court found the lower court correctly identified that the medical certificate justifying the delay was invalid due to the lawyer's lack of current mandate and improper timing. Consequently, the appeal was dismissed as it sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 178, 420-ter, 601 cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU: Appeals based on procedural nullities must be substantiated by evidence proving the defect; mere assertions of delay or translation issues without proof of illegitimate impediment or timely objection result in inadmissibility.

Parole chiave

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procedural nullity delayed hearing translation of documents cassation inadmissibility medical certificate validity intermediate nullity regime scope of cassation perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 420-ter cod. proc. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 6 CEDU
Art. 184 cod. proc. pen.
art. 184 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi
Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSARRE ARCA nato a NAPOLI il 24/08/1973 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Baldassarre Arca; Letta la memoria dell'avv. Salvatore Barbuto per la ricorrente; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 178, 420-ter, 601 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell'udienza del 19/3/2021 per legittimo impedimento e per la mancata traduzione dell'imputata detenuta all'udienza del 14/5/2021, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale a pagina 5 ha infatti evidenziato, confermando l'ordinanza resa a suo tempo in udienza di fronte al difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con corretti argomenti logici e giuridici, come il certificato medico trasmesso la mattina dell'udienza risultasse proveniente da un difensore privo pro tempore di mandato, privo di sottoscrizione e - nel merito - non attestante un attuale legittimo impedimento a partecipare all'udienza e come, pertanto, fosse stato congruamente ritenuto dal giudice di primo grado inidoneo a giustificare il rinvio e comunque insuperabilmente intempestiva (cfr.

Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964-01); che, dunque, alla successiva udienza, all'esito della materiale ricezione dell'istanza (inoltrata alle 19:46 della vigilia dell'udienza precedente), la richiesta di rinvio era stata valutata - contrariamente alle deduzioni difensive - nei termini suindicati e dichiarata inammissibile; che la doglianza afferente la nullità del decreto di citazione di appello per difetto di notifica è altresì manifestamente infondata, vertendosi in una nullità a regime intermedio, comunque soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02), e, nel caso di specie, tale nullità non è stata dedotta prima della pronuncia della sentenza di appello e il verbale dell'udienza del 21/05/2024 attesta comunque la rinuncia a comparire dell'imputata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità (cfr. p. 4, in ordine al conferimento al mandato per l'inoltro della richiesta di risarcimento, con consegna della documentazione sanitaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consiglier t nsore