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Ordinanza — n. 919/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raidik Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding the evidence of his criminal liability for fraud. The court rejected this claim, noting that the appellate court provided logical and legally sound arguments based on the victim's testimony and the reconstructed facts.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on alleged defects in reasoning or evidence is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and grounded in correct legal arguments without specific procedural violations.

Parole chiave

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inadmissibility appeal defect in reasoning evidence evaluation criminal liability fraud procedural violations libertà di espressione e d'informazione violazione della sfera privata diritto di accesso ai dati

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIDIK FABIO nato a UDINE il 17/03/1969 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raidik Fabio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sull'attendibile e comprovata ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con I re estensore Il Preside