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Ordinanza — n. 917/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sulejmanovic Megaiber and Dennis inadmissible due to insufficient motivation. The appellants argued for a review of the lower court's decision, but the court found their grounds too generic to identify specific errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds cited are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation Art. 581 c.p.p. procedural costs Cassa delle ammende sindacato motivazione espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sulejmanovic Megaiber e di Sulejmanovic Dennis; considerato che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SULEJMANOVIC MEGAIBER nato a TORINO il 25/02/1992 SULEJMANOVIC DENNIS nato a TORINO il 11/08/2000 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sulejmanovic Megaiber e di Sulejmanovic Dennis; considerato che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi e e estensore Il Presi nte