Italian court dismisses appeal as generic lack of motivation claim fails to meet statutory requirements for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a generic and insufficiently detailed challenge regarding the imputability of the accused. The appellant argued a lack of motivation, but the court found the complaint failed to specify which elements of the conviction were contested. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory role without concrete grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible if it fails to identify specific elements of the conviction requiring review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO FORTUNATO nato a NAPOLI il 07/08/1995 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Monaco Fortunato; considerato che l'unico, stringato motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento dell'imputato (si vedano pagg. 3 e 4), non indica - al di là di un vago accenno al non sicuro riconoscimento da parte di uno solo dei testimoni (trascurando la certa identificazione di altri) - gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con- 'liere estensore Il Presidente