Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation as reasoning met statutory standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marco Fei's appeal inadmissible, rejecting his claim that the sentencing reasoning was flawed. Fei argued the court failed to properly detail its balancing of aggravating and mitigating circumstances under Articles 132-133 of the Penal Code. The court ruled that general expressions like 'congruous penalty' suffice unless the sentence vastly exceeds the average, finding the lower court's reasoning adequate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132-133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing allows for general expressions of congruity and equity, requiring detailed reasoning only when the imposed penalty significantly exceeds the average measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEI MARCO nato a PISTOIA il 19/08/1984 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fei Marco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:
«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si richiama anche la ritenuta recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con e estensore Il Pr