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Ordinanza — n. 914/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tardily raised violation of right to reply in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Melacca Antonio and Salvatore inadmissible due to the tardiness of the defense's argument. The appellants claimed a violation of their right to reply, but the defense raised this issue only during the second instance, long after the trial concluded. The court ruled that such nullities must be raised immediately and found the defense's late objection procedurally invalid and unexcused.

Regesto Legislator

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Art. 182 cod. proc. pen.; Art. 183 cod. proc. pen.: Violations of the right to reply that occur after the closure of the investigative phase must be raised immediately; late objections are inadmissible unless excused by specific statutory mechanisms.

Parole chiave

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tardiness of objection right to reply criminal procedure immediate objection rule procedural inadmissibility ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori impugnazione della cancellazione permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182 cod. proc. pen.
Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019
Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010
Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019
Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010
Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELACCA ANTONIO nato a MESAGNE il 01/03/1979 MELACCA SALVATORE nato a MESAGNE il 02/01/1977 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Melacca Antonio e di Melacca Salvatore; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo del congiunto ricorso dei due imputati, con cui si eccepisce la valutazione dei giudici di appello in ordine alla dedotta violazione di legge in relazione al diniego del Tribunale alla richiesta di replica in sede di discussione; che, innanzitutto, la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita immediatamente (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392-08;

Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630- 01); che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la tardività della deduzione difensiva, sollevata solo nel secondo grado di giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 25 settembre 2017: «il difensore Lillo chiede di replicare alla replica del P.M. e il Giudice non lo ammette»); che appare, dunque, palese la mancata formalizzazione dell'eccezione davanti al Tribunale, alla luce del suddetto verbale, atto fidefaciente e neppure contestato dal ricorrente (che si limita ad assumere un'inesistente equipollenza tra la mera registrazione del rigetto della richiesta di replica e l'eccezione, viceversa espressa deduzione difensiva volta a contrastare - evidentemente ex post - la statuizione dell'organo giudicante, trascurando il meccanismo di sanatoria delineato dall'art.182 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Cons e e estensore Il