Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding criminal liability motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Calamaio Andrea inadmissible due to a lack of specific motivation regarding criminal liability. The appellant argued for a review of the court's reasoning on the imputability of the crime of receipt, but the court found the arguments repetitive and unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat issues already correctly addressed by the lower court without new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMAIO ANDREA nato a NARDO' il 05/11/1975 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; t •-•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Calamaio Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché ripropone le stesse questioni già discusse e correttamente disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e coerenti con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamati (si veda, in particolare, pag. 4 sulle condizioni in cui è stata rinvenuta l'arma clandestina e sulla conseguente evidente consapevolezza della sua provenienza illecita da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi nere estensore Il Presid t