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Ordinanza — n. 912/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing as generic and unsupported by evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Tarì Rocco and Tarì Pierino inadmissible. The appellants contested the classification of the crime as receipt rather than theft and challenged the sentencing, but the court found their arguments generic and lacking logical or legal flaws. Consequently, the appeals were rejected because the lower court's reasoning was sufficient and the penalties were appropriately low.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning is free of logical or legal defects and the penalty imposed is significantly below the statutory average.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds receipt versus theft sentencing discretion general mitigating circumstances Cassa delle ammende logical reasoning defects attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.
art. 62 -bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARI ROCCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 02/03/1946 TARI' PIERINO nato a CHIERI il 01/04/1971 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Tarì Rocco e di Tarì Pierino; considerato che il primo motivo di ricorso di Tarì Rocco, che contesta la qualificazione del fatto come ricettazione e non come furto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso altre fattispecie in difetto di indicazioni attendibili sulla provenienza della cosa rubata (cfr. pp. 3-4); ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso di Tarì Pierino e il secondo motivo di ricorso di Tarì Rocco, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono anch'essi generici e manifestamente infondati, tenuto conto della motivazione scevra di vizi-logico giuridici (cfr. p. 5, in tema di valore non trascurabile del bene ricettato e di assenza di segni di resipiscenza), anche in considerazione del principio secondo cui l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente attenuato quando la pena è, come nel caso di specie, prossima ai minimi e comunque assai inferiore alla media edittale, nonché, quanto alle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., del fatto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigliere estenso