Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 911/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of procedural grounds and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Fabio Zucalli's appeal against the Udine criminal court's judgment inadmissible. The court rejected arguments regarding the loss of legal representation status, defects in reasoning, and procedural formalities, finding them either procedurally barred or factually unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and Zucalli was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 521 cod. proc. pen.: Appeals based on repetitive arguments from lower courts or lacking specific procedural grounds are inadmissible, and violations of the right to defense require absolute incompatibility between the accusation and the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal right to defense violation procedural formalities legal representation status court costs and fine Corte di Cassazione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 521 cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco
Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun
205617; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv.
Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCALLI FABIO nato a BRUNICO il 31/08/1957 avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zucalli Fabio; considerato che il primo motivo di ricorso, inerente il rigetto delle doglianze inerenti la perdita della qualità di legale rappresentante di AK & Partners Srl (come indicata nel capo di imputazione), non è consentito e sarebbe comunque manifestamente infondato, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e correttamente disattese, anche in via implicita, dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di sicura riconducibilità al ricorrente, comunque dominus dei soggetti imprenditoriali operanti nel fondo, della condotta ascritta in imputazione, senza lesione del diritto di difesa); considerato che il secondo e il quinto motivo di ricorso, che eccepiscono vizi di motivazione, non sono consentiti, ai sensi dell'art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000; considerato che il terzo motivo di ricorso, in tema di difetto di rituale querela, è manifestamente infondato, poiché l'istanza di punizione, come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso atto di impugnazione, indicava chiaramente nella persona del ricorrente il proprio destinatario, anche a prescindere dalla titolarità di cariche sociali; considerato che il quarto motivo di ricorso, in tema di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dato che, con l'affermazione di responsabilità (quale ex amministratore di AK & Partners e poi quale amministratore di Mediaest e comunque quale materiale detentore del terreno in locazione), il suddetto precetto può ritenersi violato solo nel caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, quando non sia possibile individuare un nucleo comune nei fatti diversi nei loro elementi essenziali in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità tra loro, così da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, di modo che l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di non potersi difendere sul punto (cfr. ex pluribus, Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigli e estensore DEPOSITATA IN cAr9cF PRA Il Presid, iite