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Ordinanza — n. 909/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and general mitigating circumstances due to insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 909/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Papi Elio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of general mitigating circumstances and the exclusion of contested recidivism, claiming violations of law and motivation. The court rejected these claims, noting that the lower court sufficiently addressed negative elements and confirmed the specific recidivism based on the defendant's criminal history and the short time elapsed since the previous sentence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's denial of general mitigating circumstances is based on a congruent reference to decisive negative elements, and the confirmation of specific recidivism is supported by logical and legal arguments regarding the defendant's criminal history and the short interval between sentences.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances specific recidivism violation of law insufficient motivation reiterazione di reati penali reati seriali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 60 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPI ELIO nato a NAPOLI il 26/01/1988 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Papi Elio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, (si veda, in particolare, pag. 4, ove si valorizza la carica di violenza e le modalità inquietanti del fatto, espressamente disattendendo gli elementi dedotti dalla difesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva contestata, è altresì manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, ha confermato la recidiva reiterata e specifica con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei precedenti recenti e specifici dell'imputato, del breve lasso di tempo trascorso dall'espiazione dell'ultima pena e, conseguentemente, dell'accresciuta capacità criminale dimostrata con la condotta in esame, caratterizzata - peraltro - da un'evidente serialità (cfr. p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con gliere estensore Il Pres