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Ordinanza — n. 907/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and lacking specific grounds for review under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Perna inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for a review of the lower court's sentencing and general mitigating circumstances, but the appeal failed to specify the exact errors. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal must specify the grounds for criticism; a generic appeal lacking specific elements is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal specificity requirement procedural code art 581 lack of motivation review norme edilizie comunali protezione dei segni pubblici segno che può indurre in errore

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/06/1962 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Perna Giuseppe; considerato che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, sia in relazione alla colpevolezza dell'imputato sia in punto di trattamento sanzionatorio (si vedano, in proposito, pagg. 2-3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consig ere estensore Il Presidente