Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls within trial court's authority under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Silvestre Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the lack of significant mitigating circumstances and the failure to reduce the sentence, which the court found to be unfounded. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and is immune from cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the substantive exercise of sentencing discretion by the trial court, intervening only when the decision results in pure arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRE RAFFAELE nato a AVERSA il 19/01/2004 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Silvestre Raffaele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente e all'omessa riduzione della pena, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra le opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, pagg. 3-5, ove si sottolinea la mitezza della pena irrogata in primo grado e l'elevato disvalore dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Co igiere estensore Il