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Ordinanza — n. 905/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside of legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the sole ground sought a re-evaluation of evidence and facts already properly rejected in the appellate judgment. The appellant argued for a new assessment of witness credibility and the application of aggravating or mitigating circumstances, which the lower court had addressed with correct legal reasoning. The court ruled that such requests fall outside the scope of the cassation review, which cannot substitute the merits of the trial, thus rejecting the appeal and ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or facts when the appeal merely requests a reassessment of findings already made by the lower courts without identifying specific legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation scope legitimate review limits evidence credibility assessment appellate judgment finality reati contro la sfera personale riservata prove acquisite tramite sorveglianza sfera privata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE FRANCESCO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 24/04/1961 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marrone Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di usura, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, confermate dalla produzione documentale in atti); che le doglianze relative al riconoscimento della circostanza aggravante di aver commesso il reato nei confronti di chi si trovava in stato di bisogno e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, sono prive di specificità oltre che manifestamente infondate avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti logici e giuridici - con i quali, peraltro, il ricorrente non si è confrontato criticamente - l'applicazione dell'aggravante e il diniego della rideterminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle circostanze del fatto e sulla personalità del ricorrente); che in tema di motivazione della sentenza, non sussiste l'obbligo di motivare il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei presupposti di legge (Sez. 6, Sentenza n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841 - 01), come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consiciliere estensore Il