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Sentenza — n. 902/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to lack of reasoning and subsequent prescription of the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment without remittal because the lower court failed to explain its contradictory reasoning regarding the exclusion of criminal liability. Although the defense argued for leniency based on the minor nature of the act, the appellate court denied this request without providing sufficient justification. The court ruled that the annulment was necessary due to this motivational defect, noting that the crime had already expired by prescription before the case could be remitted.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 156 c.p.: When a judgment contradicts itself on the gravity of the facts while denying a defense request without explanation, it lacks the required motivation and must be annulled, especially if the offense has subsequently expired by prescription.

Parole chiave

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lack of motivation contradictory reasoning prescription of crime annulment without remittal exclusion of criminal liability sequestro di beni immobili trasferimento della proprietà sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 156 c.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STEPNIAK HENRYKA TERESA nato il 28/11/1967 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stepniak Henryka Teresa; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la lacuna argomentativa in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta inammissibile, poichè la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva, omettendo totalmente di chiarirne le ragioni, pur avendo affermato - contraddittoriamente - la modesta gravità del fatto; che tale vizio di motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata (senza rinvio, essendo, successivamente alla pronuncia di appello, intervenuta la prescrizione del reato, in data 9 agosto 2024); considerato che restano assorbite le residue censure attinenti alla sospensione condizionale della pena;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente