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Ordinanza — n. 901/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; possession of burglary tools without use is sufficient for conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 901/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Polizzotto inadmissible, rejecting his challenge to the criminal conviction for burglary. The court held that possessing burglary tools without justification is sufficient for liability, regardless of whether they were actually used, and that the sentencing discretion falls within the lower court's authority. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 132; Art. 133 cod. pen.: Possession of burglary tools without justification constitutes the offense, and sentencing discretion requires only general expressions of appropriateness unless the penalty vastly exceeds the average.

Parole chiave

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burglary tools possession criminal liability sufficiency sentencing discretion inadmissible appeal criminal code provisions gravità della pena controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO ALESSANDRO nato a PALERMO il 24/08/1988 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Polizzotto Alessandro; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la contravvenzione contestata, è manifestamente infondato poiché non è necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie che gli strumenti idonei allo scasso, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, siano stati effettivamente utilizzati, essendo sufficiente la mancata giustificazione del possesso degli stessi (cfr. pp. i- 2); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, peraltro ridotta con la sentenza impugnata, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, p. 3, ove si sottolinea l'intensità del dolo e le modalità dell'azione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi estensore