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Ordinanza — n. 899/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 899/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOVA LUCIA ALEXANDRA, nata il 26/09/1983 SORGI GIOVANNI, nato a Palermo il 07/04/1990 avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 899/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOVA LUCIA ALEXANDRA, nata il 26/09/1983 SORGI GIOVANNI, nato a Palermo il 07/04/1990 avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

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partecipazione al reato circostanza attenuante mancata prova di parzialità prova del dolo scemata imputabilità prova della minore età

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di Lucia Alexandra Bova e di Giovanni Sorgi; considerato che il primo motivo, con cui si contesta la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 114 cod. pen
265435-01); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione sull'assunto che la Corte d'appello di Milano, nel negare all'imputato Sorgi la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOVA LUCIA ALEXANDRA, nata il 26/09/1983 SORGI GIOVANNI, nato a Palermo il 07/04/1990 avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di Lucia Alexandra Bova e di Giovanni Sorgi; considerato che il primo motivo, con cui si contesta la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della permanenza dell'occupazione dell'immobile, è manifestamente infondato, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema dì reati permanenti, è preclusa l'applicazione della suddetta causa di non punibilità finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01, relativa a una fattispecie di invasione di terreni demaniali;

Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589-01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265435-01); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione sull'assunto che la Corte d'appello di Milano, nel negare all'imputato Sorgi la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen., avrebbe invertito l'onere probatorio, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha motivato il suddetto diniego in un modo che - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - non si può reputare manifestamente illogico, non risultando tale la considerazione della stessa Corte, posta a fondamento del diniego della richiesta attenuante, dell'essere verosimile che il Sorgi, in quanto compagno della Bova e padre dei suoi tre figli, avesse sin dall'inizio convissuto con la stessa Bova, in assenza di elementi che avessero fatto emergere il contrario; considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta l'inosservanza della legge penale e la mancata assunzione di una prova decisiva per avere la Corte d'appello di Milano rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire la testimone Michela Terracciano, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli al:ti senza una rinnovazione istruttoria, e che tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620- 01;

Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01), la Corte d'appello di Milano ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione, argomentando, in modo del tutto congruo e logico, la superfluità dell'escussione della Terracciano, atteso che essa aveva compiuto gli stessi accertamenti in ordine ai quali aveva già riferito il testimone Omar Abdel; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in