Cassation court dismisses appeal on conviction for money laundering due to lack of reasoning defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Pietro Agatino Mazzeo inadmissible, rejecting his claim of a reasoning defect regarding his conviction for money laundering. Although the appellant argued the lower court failed to establish the required psychological element for the crime, the appellate court had already provided logical factual and legal grounds for its decision. Consequently, the court ruled that the appeal was unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 110, 648 c.p.: An appeal alleging a defect in reasoning under Art. 606 c.p.p. is inadmissible if the appellate court has clearly and logically explained the factual and legal basis for its conviction, conforming to established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO PIETRO AGATINO, nato a Catania il 12/09/1990 avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pietro Agatino Mazzeo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, pur nell'asserita assenza dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie de qua, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d'appello (come emerge, in particolare, dalla pag. 3 dell'impugnata sentenza) ha espresso una motivazione esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esplicando le non illogiche ragioni di fatto e di diritto poste alla base del suo convincimento in merito alla configurabilità, nel contegno posto in essere dal ricorrente, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., così conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.:
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.