Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal argumentation regarding Article 131-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ait MHEND CHAKIR inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to apply Article 131-bis of the Penal Code, arguing for non-punishment due to the minor nature of the damage incidents. The court rejected this claim as the appellate judges had already thoroughly examined and dismissed similar arguments with specific reasoning, rendering the new appeal both procedurally improper and substantively unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower courts without providing new, specific legal reasoning that addresses the complexity of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT MHEND CHAKIR, nato il 26/09/1983 avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mhend Chakir Ait; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre che non consentito in questa sede, perché riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, e dunque non connotato dalla necessaria specificità e dall'effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste alla base del decisum, è anche manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, i giudici di appello - come emerge dalle pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza - con una motivazione esente da vizi, hanno congruamente esplicato le ragioni in base alle quali non è possibile ritenere caratterizzati da particolare tenuità i due episodi di danneggiamento (avvinti dal vincolo della continuazione) ascritti all'odierno ricorrente, indicando specificatamente i plurimi elementi che ostano al riconoscimento della relativa causa di non punibilità in favore di quest'ultimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024