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Ordinanza — n. 892/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 892/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELWAHAB MOHAMED WAEL AHMED, nato il 01/10/2002 avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Mohamed Wael Ahmed Abdelwahab; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno adeguatamente esplicato le non illogiche ragioni di fatto e di diritto poste a base della ritenuta insussistenza dei presuppo:sti necessari ai fini della configurabilità della suddetta causa di non punibilità (si veda, in particolare, la pag. 3 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 892/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.

Parole chiave

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lavoro non remunerato mercede dell'appaltatore lavoro sottoposto ad autorizzazione lavoro nero condizioni di lavoro rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Mohamed Wael Ahmed Abdelwahab; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELWAHAB MOHAMED WAEL AHMED, nato il 01/10/2002 avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Wael Ahmed Abdelwahab; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno adeguatamente esplicato le non illogiche ragioni di fatto e di diritto poste a base della ritenuta insussistenza dei presuppo:sti necessari ai fini della configurabilità della suddetta causa di non punibilità (si veda, in particolare, la pag. 3 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.