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Ordinanza — n. 891/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for extortion conviction citing procedural preclusion and judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment on the conviction for aggravated extortion and the failure to apply specific mitigating circumstances. The court rejected the arguments, stating that the appeal violated procedural preclusion rules regarding factual re-evaluation and attempted to introduce a new legal issue not raised in the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or apply new mitigating circumstances not raised in lower proceedings, as sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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procedural preclusion judicial discretion extortion conviction mitigating circumstances appeal inadmissibility attenuazione della pena estensione della procedura maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 393 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani
Sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini
Sez. 2, n. 19543 del 27/3/2024, G.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGAGLIO GIUSEPPE GIOACCHINO, nato a Campobello di Licata il 15/02/1970 avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta i motivi nuovi e contestuale memoria dell'Avv. MAURIZIO PIZZI, difensore di Ingaglio Giuseppe Gioacchino, il quale, con un motivo nuovo, ha invocato il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Gioacchino Ingaglio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione pluriaggravata e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito in questa sede per un duplice ordine di ragioni: da un lato, deve osservarsi come esso prospetti profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti e logici argomenti giuridici (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della ritenuta integrazione, da parte del ricorrente, del delitto a lui attribuito; dall'altro lato, deve sottolinearsi come il medesimo motivo risulti anche teso a contestare un'erronea valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di appello, prefigurando un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e una differente rilevanza delle fonti di prova, mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice del merito, invero estranei al sindacato del presente giudizio, dovendosi affermare che vale per questa Corte la preclusione non solo di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione — la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) — ma anche di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge e eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie (come emerge dalle già richiamate pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza) la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento circa la ravvisabilità, nella condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, di tutti gli elementi costitutivi del reato ascrittogli, in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato perché: in primis, deve sottolinearsi come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; in secundis, deve tenersi conto che i giudici di appello, avendo motivato l'impossibilità di applicare le suddette attenuanti nel loro massimo effetto facendo riferimento in particolare alla «scarsa rielaborazione della propria condotta dimostrata dal pervenuto», si sono conformati ai principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01); che, con riguardo al motivo nuovo che si è indicato in epigrafe, la Corte di cassazione ha chiarito come non sia deducibile con il ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536-01), situazione che ricorre anche nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos