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Ordinanza — n. 889/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural defects in prior appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 889/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Scavone Michele inadmissible, ordering him to pay costs and damages to Helvetia Spa. The appellant argued that the appellate judgment was flawed due to improper notification of the citation decree and the inadmissibility of witness statements made without defense counsel. The court rejected these claims because such defects must be raised in the prior appeal stage, not in the cassation petition, and the procedural record confirmed proper notification and valid witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 63, comma 1, cod. proc. pen.: Procedural defects regarding notification or witness testimony must be raised as grounds for appeal in the prior instance; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to raise defect prior instance requirement notification of citation witness testimony validity procedural nullity costs and damages truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
280640, sulla piena utilizzabilità contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro
Bolzoni, il quale si è riportato ai motivi di gravame chiedendone l'accoglimento), non 1! deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro, Rv.
Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba
Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, Chierchia
Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Santoro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVONE MICHELE nato a CASORATE PRIMO il 18/03/1973 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scavone Michele; Letta la memoria e la nota spese dell'avv. Andrea Della Pietra per la parte civile Helvetia Spa; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di notifica del decreto c i citazione del giudizio di appello, non è consentito, non essendo stata dedotta tale asserita nullità prim della pronuncia della sentenza di appello (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2024 e conclusioni dE l difensore, avv. Bolzoni, il quale si è riportato ai motivi di gravame chiedendone l'accoglimento), non 1! deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro, Rv. 286350-01;

Sez 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087-01); che, in ogni caso, il decreto di fissazione è stato notificato a mani, come da relata del 12 gennaic 2024, per l'udienza appositamente rinviata al 26 marzo 2024; che il verbale di udienza (atto fidefaciente e non contestato, che prevale sull'intestazione della sentenza - cfr. Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, dep. 2023, Chierchia, Rv. 284848-01) indica chiaramente che il procedimento è stato trattato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Milano; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Balot perché sentito senza il difensore e di quelle di Sergi, rese in violazione del divieto di testimonianza de relato della polizia giudiziaria, non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata previamente dedotto come motivo di gravame e sarebbe comunque manifestamente infondato, quanto a Balot (cfr.

Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640, sulla piena utilizzabilità contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.) e generico, quanto a Sergi (in difetto di specifica allegazione della consistenza e del rilievo processuale di quanto riferito dall'operante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita Helvetia S.p.A. che liquida in complessivi euro 1.843,00, oltre accessori di legge. Così deciso,