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Ordinanza — n. 888/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to specify legal grounds and factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 888/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Kriki Hakim inadmissible due to its lack of specificity regarding the legal and factual grounds for the challenge. The appellant's arguments were deemed vague and generic, failing to meet the statutory requirements for a proper appeal under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the criticism; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity of grounds requirement Art. 581 c.p.p. violation vague legal arguments procedural defect dismissal rinnovo del permesso di dimora permesso di famiglia riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIKI HAKIM (CUI: 0349TW0), nato il 21/05/1983 avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hakim Kriki; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, evocando genericamente presunte violazioni di legge e carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, si connota per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 2 e 3), non indica con puntualità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tale proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembr