Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 887/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ionel Madalin inadmissible because it failed to meet the strict requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lack of reasoning regarding recidivism and the balance between mitigating and aggravating circumstances, but the court found these points were merely repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the concrete, argumentative critique necessary to challenge the lower court's discretionary factual assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, lacking a specific and concrete argumentative critique of the reasoning provided in the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal reiteration of arguments lack of specific critique recidivism assessment discretionary factual judgment Code of Criminal Procedure sentencing proportionality licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONEL MADALIN, nato il 30/08/1991 avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Madalin Ionel; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'omessa disapplicazione della contestata recidiva, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con regime di prevalenza sull'aggravante suddetta, non è consentito in sede di legittimità, in quanto risulta non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva ritenendo che i reati sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato, fossero dimostrativi dell'«accresciuta pericolosità del soggetto», motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema, si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità; che, inoltre, la medesima censura, nel contestare il giudizio di comparazione fra le due menzionate opposte circostanze come effettuato dal primo giudice e poi riconfermato dai giudici di appello, risulta anche manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1