Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to mere complaints and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Salvatore Minioto inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding aggravated fraud versus civil non-performance, but the court found these claims to be mere complaints lacking specific argumentation. Consequently, the court ruled that the grievances were merely repetitions of arguments already rejected by the Court of Appeal and did not meet the requirements for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they consist of mere complaints or repetitions of arguments already rejected by the lower court without providing a concrete, specific, and reasoned critique of the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINIOTO SALVATORE, nato a Noto il 31/05/1959 avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. Stefano Lenzi, difensore di Minioto Salvatore, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, chiedendo di «disporre la trattazione del procedimento in pubblica udienza»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Minioto; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesi:a, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di truffa aggravata ascritto all'odierno ricorrente - per avere la Corte territoriale ravvisato, nella condotta posta in essere dell'imputato, in modo asseritamente erroneo, la sussistenza di artifici e raggiri costitutivi della truffa anziché gli estremi di un mero inadempimento/inesatto adempimento civilistico - risultano non consentiti in questa sede; che, infatti, le suddette censure, da un lato, risultano costituite da mere doglianze in punto di fatto, tese a ottenere una differente ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, estranee al sindacato di questa Corte, e, dall'altro lato, non sono connotate dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché fondate su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, come emerge dalle pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza, facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici, hanno congruamente esplicato i diversi elementi di fatto e di diritto in virtù dei quali debba ritenersi che il contegno dell'imputato integri pienamente i presupposti tanto soggettivi quanto oggettivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 n