Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Russarollo's appeal inadmissible because he failed to specifically raise the ground of responsibility for the crime of receiving stolen goods as a distinct motive during the second instance proceedings. Although the appellant argued the subjective element was missing and contested the application of statutory mitigation, the court ruled that such specific legal objections must be formally deduced in the appeal stage to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must specifically deduce legal grounds and vices of motivation at the second instance stage, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSAROLLO VINCENZO, nato a Napoli il 13/02/1950 avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Russarollo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, pur nell'asserita assenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto de quo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che deve osservarsi come la medesima doglianza sia comunque anche manifestamente infondata, poiché, ai fini della configurabilità del coefficiente psicologico doloso in capo al ricorrente, i giudici di appello (come emerge dalla pag. 5 dell'impugnata sentenza) si sono correttamente conformati ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/201.6, Alotta, Rv. 268713-01); che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, nel ritenere non sussistente, nel caso di specie, l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ha congruamente applicato i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01), atteso che il non esiguo importo dell'assegno oggetto del delitto de quo depone, palesemente, per l'insussistenza della stessa diminuente; che, con riferimento alla medesima doglianza deve ritenersi anche del tutto eccentrico l'argomento sostenuto dal ricorrente circa l'incongruenza tra l'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., poiché si tratta di due istituti che presentano presupposti applicativi diversi e che sono rimessi a valutazioni basate su differenti criteri; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1