Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and reiterates prior appellate rejection of criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant challenged the conviction for money laundering and the application of an aggravating circumstance regarding Bitcoin purchases, but failed to provide a concrete critique of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the civil party and the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must contain specific, concrete arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of prior disapproved grounds renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE MANUEL, nato a Termoli il 21/11/1991 avverso la sentenza del 07/03/2024 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. NICOLA TANA, difensore di Miele Manuel, il quale, nel contestare la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; lette le conclusioni dell'Avv. Gabriele Minniti, difensore della parte civile Fago Lucrezia, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alla rifusione della spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da allegata nota; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Manuel Miele; considerato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, l'affermazione di responsabilità per i reati di autoriciclaggio ascritti all'odierno ricorrente, di cui ai capi d'imputazione G) e I), e l'erronea applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, non sono consentiti in questa sede, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e, dunque, non specifici, ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, di fatti, nel caso de quo, emerge come la suddetta doglianza non sia caratterizzata da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni giuridiche poste dalla Corte territoriale a base del proprio convincimento in ordiine alla qualificazione degli acquisti di bitcoin effettuati dall'odierno ricorrente, con l'ingiusto profitto ricavato dai reati di truffa da lui commessi, in termini di "atto speculativo" idoneo a ostacolare la provenienza delittuosa del suddetto provento e dunque a integrare il reato ex art. 648-ter1 cod. pen. (si vedano in particolare le pagg. 4-6 dell'impugnata sentenza, nonché, nel senso anche della manifesta infondatezza del motivo, le argomentazioni, richiamate dalla Corte d'appello, di Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, n. 27023, Rv. 283681-02, con la quale è stato definito il subprocedimento cautelare); che, inoltre, anche in ordine alla censura relativa alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., deve osservarsi come la Corte territoriale si sia correttamente conformata ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, condividendo anche le congrue e ampie argomentazioni fornite sul punto dalla menzionata pronuncia della Corte di cassazione resa a conclusione del suddetto subprocedimento cautelare, e dunque ravvisando come, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti per ritenere integrata la suddetta aggravante (si veda, in particolare, la pag. 6 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente allia rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lucrezia Fago, che si liquidano in complessivi C 3686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso