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Ordinanza — n. 882/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by De Angelis Mario and De Angelis Daniele inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding the credibility of the victim and the failure to examine decisive evidence. The court rejected these claims because the appeals were too general, merely expressed dissatisfaction with facts, and sought a re-evaluation of evidence reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the trial judge's evaluation of witness credibility or the selection of evidence, as such assessments fall within the exclusive domain of the court of first instance unless the reasoning is illogical.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal witness credibility assessment evaluation of evidence violation of law lack of specific grounds azione per l'apposizione dei termini controversia di confine tra Stati attraversamento delle frontiere esterne

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di De Angelis Mario e De Angelis Daniele, con due distinti atti, dal medesimo difensore; considerato che l'unico motivo di ricorso, di cui si compongono entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge ex art. 192 cod.
Art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di De Angelis Mario e De Angelis Daniele, con due distinti atti, dal medesimo difensore; considerato che l'unico motivo di ricorso, di cui si compongono entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS MARIO, nato ad Anzio il 19/09/1983 DE ANGELIS DANIELE, nato a Castiglione del Lago il 13/01/1986 avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. LUIGI POLIDORO, difensore di De Angelis Mario e De Angelis Daniele, il quale, nel contestare le ragioni di inammissibilità dei ricorsi che erano state indicate nel provvedimento che gli era stato notificato il 25/09/2024, ha insistito «per l'esame e l'accoglimento dei ricorsi»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di De Angelis Mario e De Angelis Daniele, con due distinti atti, dal medesimo difensore; considerato che l'unico motivo di ricorso, di cui si compongono entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa e all'omesso esame di prove decisive, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, per le diverse ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve osservarsi come esso, oltre che aspecifico (e dunque privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di appello, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto e teso a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, come emerge chiaramente dalle pagg. 5-9 dell'impugnata sentenza, contrariamente a quanto contestato nei ricorsi, nel caso di specie, la Corte territoriale, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di prime cure e confermando la stessa, ha offerto una compiuta motivazione, esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine all'integrazione, da parte degli odierni ricorrenti, del reato di rapina nella forma pluriaggravata, perché commessa con l'uso di armi e da più persone riunite, indicando, in particolare, le logiche ragioni e i diversi elementi di riscontro posti a fondamento del suo convincimento circa l'attendibilità del racconto dei fatti (I(1 reso dalla persona offesa, le cui dichiarazioni - in base a quanto affermato da questa Corte - non sottostanno alle regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata, come nel caso in esame, da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, a tale proposito, deve ribadirsi, inoltre, il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può formare oggetto dì ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, la quale, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), atteso che il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte suprema;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d