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Ordinanza — n. 880/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as arguments merely repeat lower court reasoning without substantive critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Noura Hablani inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly attributed the crime of receiving stolen goods to her, but the court found her arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, reasoned critique required by law to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the lower court and fail to provide a concrete, argumentative critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments lack of substantive critique receiving stolen goods Italian procedural law ricongiungimento familiare dei rifugiati attività lucrativa del coniuge reddito disponibile delle famiglie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABLANI NOURA, nata a Latina il 12/10/1992 avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Noura Hablani; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierna ricorrente, è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte della ricorrente del delitto a lei attribuito, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e risultando, dunque, non connotato dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, infatti, con specifico riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato de quo, i giudici di appello (come emerge dalla pag. 5 dell'impugnata sentenza), con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis:

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.