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Ordinanza — n. 878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal appeal for lack of standing and merit regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Marco Taddeo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Taddeo argued that the lower court failed to apply the mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code, while the civil party, Roberto Serafini, sought confirmation of the conviction and damages. The court rejected the appeal because the lower court provided sufficient reasoning on the sentencing issue and because the civil party lacked standing to contest the judgment in a criminal appeal limited to the sanctioning treatment.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.: An appeal in a criminal appeal proceeding is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and the civil party lacks standing to contest the judgment when the proceeding concerns exclusively the sanctioning treatment.

Parole chiave

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criminal appeal lack of standing mitigating circumstance procedural inadmissibility civil party rights sentencing mitigation Cassation review idoneità all'edificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Marco Taddeo; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della fattispecie attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEO MARCO, nato ad Albano Laziale il 04/02/1976 avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. RENATO NEGRONI, difensore della parte civile Serafini Roberto, il quale ha concluso chiedendo che l'imputato venga: «dichiara[to] responsabile dei reati ascrittigli»; condannato al risarcimento dei danni in favore del Serafini «nella misura di almeno C 10.000,00», «in ogni caso concedendo una provvisionale [...] di almeno C 5.000,00»; condannato alla rifusione delle spese del giudizio, come da allegata nota; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Taddeo; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della fattispecie attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., in favore dell'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione offerta in ordine a tale diniego da parte della Corte territoriale (sì vedano, in particolare, le pagg. 8-9 dell'impugnata sentenza), che ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il Collegio ritiene dì rigettare la richiesta della parte civile Roberto Serafini di condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore di detta parte civile in quanto questa:

1) non è legittimata a contraddire nel giudizio di legittimità quando questo abbia a oggetto, come nel caso in esame, esclusivamente il trattamento sanzionatorio;

2) in ogni caso, non ha comunque fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, compresa la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente il motivo di ricorso proposto dall'imputato (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 19 novem