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Ordinanza — n. 877/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 877/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI AYMEN, nato il 26/01/2002 avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Aymen El Mansouri; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per l'eccessivo aumento di pena determinato in virtù del riconosciuto vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è comunque consentita la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - come nel caso di specie - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, in riferimento alla determinazione dell'aumento della pena in virtù del riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, deve ribadirsi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, nel caso di specie, tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente ma evidentemente assolto (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), venendo in considerazione reati omogenei e l'impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e per la fattispecie criminosa per la quale si è proceduto nel presente procedimento; che, infatti, a tale proposito, deve ribadirsi che, «[i]n tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee» (ex plurimis, Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Ftv. 279770-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 877/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Aymen El Mansouri; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per l'eccessivo aumento di pena determinato in virtù del riconosciuto vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è comunque consentita la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - come nel caso di specie - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, in riferimento alla determinazione dell'aumento della pena in virtù del riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, deve ribadirsi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, nel caso di specie, tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente ma evidentemente assolto (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), venendo in considerazione reati omogenei e l'impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e per la fattispecie criminosa per la quale si è proceduto nel presente procedimento; che, infatti, a tale proposito, deve ribadirsi che, «[i]n tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee» (ex plurimis, Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Ftv. 279770-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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incapacità lavorativa attestata soppressione di prestazioni d'invalidità integrazione nell'assicurazione disoccupazione espulsione nonostante gravi patologie congedo di malattia licenziamento per motivi economici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI AYMEN, nato il 26/01/2002 avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aymen El Mansouri; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per l'eccessivo aumento di pena determinato in virtù del riconosciuto vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è comunque consentita la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - come nel caso di specie - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, in riferimento alla determinazione dell'aumento della pena in virtù del riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, deve ribadirsi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, nel caso di specie, tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente ma evidentemente assolto (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), venendo in considerazione reati omogenei e l'impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e per la fattispecie criminosa per la quale si è proceduto nel presente procedimento; che, infatti, a tale proposito, deve ribadirsi che, «[i]n tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee» (ex plurimis, Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Ftv. 279770-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,