Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 875/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Roman Margoev inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds. The appellant merely expressed generic grievances without concretely contrasting the lower court's reasoning with his own arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for a reasoned critique of the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, Art. 591 c.p.p.: An appeal must specifically indicate the legal and factual grounds for dissent; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without a precise confrontation with the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure code reasoned critique generic grievances autorizzazione d'entrata rischio di soggiorno illegale carcerazione in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGOEV ROMAN, nato il 01/04/1980 avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roman Margoev; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso non è consentito in questa sede, dal momento che, oltre a prospettare mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una differente valutazione delle risultanze processuali, solo genericamente evoca vizi motivazionali, senza precisare, se non in termini del tutto generici, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla corte territoriale, senza dunque confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime doglianze, dovendosi in proposito sottolineare come la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste ultime non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell' art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 no