Italian Court dismisses appeals by two defendants regarding robbery charges as arguments are repetitive and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Sabki Anouar and Fathi Zouhir inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found the appellants' arguments regarding the qualification of the crime under Article 628 and the lack of minor circumstances to be merely repetitive and manifestly unfounded. Consequently, the court upheld the lower court's reconstruction of facts, which excluded reasonable doubt and confirmed the full concurrence in the robbery offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 116 cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: Appeals based on repetitive or manifestly unfounded arguments regarding the qualification of the crime and the existence of minor circumstances are inadmissible when the lower court's factual reconstruction is sound and excludes reasonable doubt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABKI ANOUAR nato a FIRENZE il 26/03/2022 FATHI ZOUHIR ( CUI 066QR0E) nato il 04/04/1995 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Sabki Anouar e di Fathi Zouhir; Letta la memoria dell'avv. Dario Fiorentino per il ricorrente Sabki Anouar; considerato che il primo motivo di ricorso di Sabki e il primo motivo di ricorso di Fathi, che contestano la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen., sono meramente reiterativi e manifestamente infondati, alla luce della corretta motivazione che, sulla base di una ricostruzione dei fatti intangibile in questa sede, esclude per entrambi la ragion fattasi, data anche la sottrazione di un ulteriore somma di denaro estranea all'ipotetica controversia (cfr. pp. 11-12); considerato che il secondo motivo di ricorso di Fathi, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen., è del pari generico, trascurando un effettivo confronto con la corretta argomentazione della Corte fiorentina (p. 12, ove si ribadisce, anche per quanto attiene all'elemento soggettivo, il pieno concorso nel delitto di rapina); che ad analoghe conclusione occorre pervenire quanto al terzo motivo di ricorso di Sabki, in ordine alla supposta violazione dell'art. 62, n. 4, cod pen. (cfr. pp. 12-13, ove, oltre al mero importo dei contanti sottratti si richiama, correttamente, l'impossessamento di documenti e di un cellulare); considerato che il secondo motivo di ricorso di Sabki e il terzo motivo di ricorso di Fathi, entrambi diretti a sollecitare il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità per il delitto di rapina, sono manifestamente infondati, avuto riguardo alle caratteristiche della condotta aggressiva e predatoria, non riconducibile a fatti di minimale entità, per come è stata ricostruita dai giudici di merito la vicenda storica (ed anzi aggravata per essere il fatto commesso da più persone), ed avente ad oggetto un pregiudizio economico espressamente qualificato come non irrisorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con igli re estensore DEPOSITATPn Il Presid t