Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 870/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding joint criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 870/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Adil Zerroud inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the first ground of contestation. The appellant challenged the lower court's finding of joint liability for damaging property but failed to provide a specific comparison with the appellate court's reasoning on the evidence. The court ruled that the appeal did not meet the specificity requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure, leading to its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal must contain specific arguments challenging the lower court's reasoning; a general complaint about the lack of proof regarding one's contribution to a joint crime is insufficient if the appellate court's evaluation of the evidence is clear and uncontradicted.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint criminal liability specificity of appeal Code of Criminal Procedure inadmissible appeal concorso di reato agenti di polizia minaccia contro le autorità agente provocatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen
«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di c:ui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERROUD ADIL (CUI 04C1UMW), nato il 23/02/1988 avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adil Zerroud; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di danneggiamento, non è connotato dai requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto - lamentando, nello specifico, un mancato raggiungimento della prova circa l'attribuibilità della condotta consistita nel «buttare a terra i motorini parcheggiati sulla pubblica via» in capo all'odierno ricorrente - omette un effettivo confronto con le ragioni poste dai giudici di merito alla base del loro convincimento circa l'integrazione da parte dello stesso di un contributo concorsuale rilevante ai fini della realizzazione del reato (cfr. la pag. 4 dell'impugnata sentenza, là dove viene chiarito come, in base alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, sia da ritenersi certo il coinvolgimento del prevenuto nel reato de quo); che, a tale proposito, giova ribadire come, ai fini della configurazione della penale responsabilità in ordine a una fattispecie concorsuale, purché con la propria condotta, materiale o morale, si sia dato un effettivo contributo alla realizzazione del reato, non è rilevante chi abbia materialmente posto in essere la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, poiché, in virtù della teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, ciò che rileva è che essa sia pienamente integrata anche se come sommatoria dei diversi contributi concorsuali dei singoli concorrenti; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dovendosi a tal proposito sottolineare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui:

«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di c:ui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (ex plurimis:

Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i