Italian Supreme Court annuls conviction for fraud due to victim's remission of complaint accepted by defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the second-instance conviction for fraud because the victim remitted the complaint, which the defendant accepted. Although the appeal was timely filed, the court prioritized the procedural extinction of the crime over the admissibility of the appeal. Consequently, the judgment was voided without remittal, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, comma 3, cod. pen.; Art. 152, comma 3, cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: A remission of complaint accepted by the accused extinguishes the crime and prevails over admissibility defects in a cassation appeal, provided the appeal was timely filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRA ROSSANO, nato a Orbetello il 15/04/1964 avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell'Avv. FRANCESCA CARNICELLI, difensore di Marra Rossano, la quale ha chiesto che il reato sia dichiarato estinto per remissione della querela, accettata dall'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 28/11/2019 del Tribunale di Grosseto con la quale Rossano Marra era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di truffa ai danni di Barbara Giannoni.
2. Avverso la menzionata sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Francesca Carnicelli, Rossano Marra, affidato a due motivi (il secondo dei quali articolato in due profili).
3. Con la menzionata memoria, il difensore del ricorrente avv. Francesca Carnicelli ha trasmesso gli atti con i quali, il 11/10/2024, davanti a un agente di polizia giudiziaria della Stazione Carabinieri di Grosseto:
1) la persona offesa Barbara Giannoni ha dichiarato di rimettere la querela da lei precedentemente proposta nei confronti dell'imputato;
2) l'imputato Rossano Marra ha dichiarato di accettare la suddetta remissione della querela. Per tali ragioni, con la stessa memoria, veniva chiesto a questa Corte, in via principale, di «dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre.
2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e tre i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate.
3. Ciò posto, premesso che il reato di truffa semplice attribuito all'imputato è punibile a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma, cod. pen.), si deve rammentare che le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata LI nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte:
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, Rv. 247088-01). A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così:
Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.).
4. Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in conseguenza delle menzionate rituali remissione della querela e accettazione della stessa remissione. Poiché nell'atto di remissione non è stato diversamente convenuto, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato Rossano Marra.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamen