Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal sentence for attempted robbery, citing lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Landolfo's appeal inadmissible regarding his conviction for attempted robbery. The court found the lower court's assessment of the crime's severity and the absence of mitigating factors legally sound and well-motivated. Consequently, the appeal was rejected, and Landolfo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The court must evaluate specific crime characteristics to apply mitigation, and dismissing generic mitigating circumstances is valid when no positive elements justify their application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLFO GIUSEPPE, nato a Napoli il 28/03/1972 avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Landolfo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di concorso in tentata rapina impropria, anche alla luce dell'intervenuta pronuncia n. 86 del 16 aprile 2024 della Corte Costituzionale, è manifestamente infondato, poiché, sulla base di quest'ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero [...] la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, i quali, oltre a indicare il non esiguo valore dell'ingiusto profitto, nel rigettare le doglianze relative al riconoscimento della recidiva e all'applicazione delle attenuanti generiche, hanno sottolineato la gravità dei fatti (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 dell'impugnata sentenza); osservato che manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per omessa disapplicazione della recidiva contestata, poiché - come emerge dalle pag. 7 e 8 dell'impugnata sentenza - la Corte territoriale sul punto ha offerto un'adeguata motivazione, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è, a sua volta, manifestamente infondato, atteso che i giudici di appello, a tale riguardo, hanno fornito una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda la pag. 8 della sentenza impugnata), anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, infatti, giova ribadire anche il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), tenuto conto che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati in tale direzione (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i