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Ordinanza — n. 865/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to factual reiteration and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 865/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Reitano, Scavo, and Sciolto inadmissible. The appellants argued against the court's reasoning regarding extortion and aggravating circumstances, but the court found their submissions to be mere factual repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeals were rejected because they lacked the necessary specificity and legal foundation required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of facts already disallowed or lacking specific legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual reiteration lack of specificity extortion aggravating circumstances Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Art. 59 cod. pen.
12-13, 19-21, 26-27, sottolineando la natura oggettiva della circostanza e la conseguente imputazione secondo i criteri di cui all'art. 59 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
11); ritenuto che il quarto motivo di Scavo, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 81 cod. pen.
13-14, con corretto computo anche ex art. 81 cod.
art. 59 cod. pen
12-13, 19-21, 26-27, sottolineando la natura oggettiva della circostanza e la conseguente imputazione secondo i criteri di cui all'art. 59 cod.
art. 62-bis cod. pen
11); ritenuto che il quarto motivo di Scavo, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 81 cod. pen
13-14, con corretto computo anche ex art. 81 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REITANO ALESSANDRO MARIO nato a ACIREALE il 28/04/1977 SCAVO FRANCESCO nato a ACIREALE il 29/08/1965 SCIOLTO SEBASTIANO GIOVANNI nato a ACIREALE il 24/06/1982 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 9/(7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Reitano Alessandro Mario, di Scavo Francesco e di Sciolto Sebastiano Giovanni; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso di Reitano, il primo motivo di ricorso di Scavo e il primo motivo di ricorso di Sciolto, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono consentiti perché fondati su censure schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 8-11, 14- 19, 22-25, singolarmente per ciascuna posizione, in ordine alle due estorsioni contestate), sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità; considerato che soo manifestamente infondati il terzo motivo di ricorso di Reitano, il terzo motivo di ricorso di Scavo e il secondo motivo di ricorso di Sciolto, relativi alla ribadita sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., a fronte di adeguata motivazione che riconosce l'utilizzo del metodo mafioso, mediante evocazione del Clan Santapaola e il richiamo alla destinazione delle somme per il mantenimento dei detenuti (pp. 12-13, 19-21, 26-27, sottolineando la natura oggettiva della circostanza e la conseguente imputazione secondo i criteri di cui all'art. 59 cod. pen.); considerato che il secondo motivo di Scavo, in merito all'aggravante delle più persone riunite, è aspecifico e manifestamente infondato, laddove, al contrario di quanto dedotto nell'impugnazione, la Corte territoriale indica chiaramente che in più occasioni gli imputati agirono «almeno in coppia» (p. 11); ritenuto che il quarto motivo di Scavo, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è parimenti generico, svolgendo riflessioni del tutto astratte, a fronte di una adeguata argomentazione sul punto dei giudici di appello (cfr. pp. 13-14, con corretto computo anche ex art. 81 cod. pen.; peraltro, le attenuanti generiche non erano neppure state richieste); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consig i estensore r DEPOS\-VP":15, Il Presid> tq