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Ordinanza — n. 863/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud conviction for lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked specific reasoning regarding the appellant's responsibility for fraud. The appellant argued against the conviction based on the transfer of illicit profits to her account and the failure to identify the anonymous seller, but the court found these points insufficient to constitute a valid ground for review. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment was adequately motivated and the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing a specific, concrete, and critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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fraud conviction lack of specific criticism inadmissible appeal reiteration of arguments appellate court reasoning attenuazione della pena condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
4 dell'impugnata sentenza] il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALCADO CLAUDIA, nata a Brescia il 09/08/1987 avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudia Valcado; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierna ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente disattesi dalla corte di merito (cfr. la pag. 4 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la Corte territoriale - come emerge, in particolare, dalla pag. 4 dell'impugnata sentenza - ha esplicato le congrue e non illogiche ragioni poste a base del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei presupposti costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.; che, a tal proposito, va sottolineato come l'incameramento del profitto del reato, confluito su una carta intestata alla ricorrente, unitamente alla mancata denuncia di furto o smarrimento della carta Postepay e al blocco della stessa dopo che la somma era stata incassata, è stato considerato dalla Corte d'appello, con argomentazione non manifestamente illogica, elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità della beneficiaria per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono da lei comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita; che, evidentemente, le doglianze prospettate dalla difesa, sono state ritenute, anche se implicitamente, recessive rispetto alla concludenza rappresentativa delle fonti acquisite, giacché l'intestazione a terzi dell'utenza usata per alcune comunicazioni e il mancato accertamento delle generalità di colui che aveva postato l'annuncio di vendita non incidono in senso dirimente sull'attitudine probatoria del convogliamento del profitto sulla Postepay della prevenuta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze generiche in favore dell'odierna ricorrente, è manifestamente infondato, poiché, a tal proposito, deve osservarsi come:

«La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché [come nel caso di specie] sia adeguatamente motivato [si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza] il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i