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Ordinanza — n. 862/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for vague sentencing claim as judge discretion is sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Allegretti Pasquale inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding sentencing. The appellant argued a defect in the reasoning behind the punitive treatment, but the court found the claim did not sufficiently confront the actual text of the contested decision. Consequently, the court ruled that the judge's discretion in balancing aggravating and mitigating circumstances under Articles 132-133 of the Penal Code was properly exercised without needing excessive detail.

Regesto Legislator

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Art. 132-133 cod. pen.; The court's discretion in determining the punitive treatment is sufficient unless the sentence is exceptionally high, requiring only a specific explanation of the reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code articles inadmissible appeal vague motivation judicial balance violazione degli oneri dell'autorizzazione infrazione alle norme della circolazione abbattimento di alberi

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI PASQUALE nato a ALTAMURA il 17/05/1999 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Allegretti Pasquale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è oltremodo generico, non confrontandosi con l'effettivo tenore del provvedimento impugnato, e sarebbe comunque manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si vedano, in proposito, pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale ha motivato la consistente riduzione della pena in favore dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 e estensore