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Ordinanza — n. 861/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding appeal rejection and non-exhausted prescription issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Concetta Dello Iacolo inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the appellate court's generic rejection of her appeal and the failure to address potential prescription of the crime. The court ruled that the appeal was rejected for lack of specificity, meaning the prescription issue never arose for examination, rendering the second ground of the appeal infounded.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 157 c.p.: When an appeal is declared inadmissible for lack of specific grounds, the appellate court is not bound to examine subsequent extinction of the crime, and a generic challenge to such inadmissibility without specifying factual or logical premises is manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds prescription crime appellate court review costs proceedings permesso di demolizione costruzioni non autorizzate idoneità all'edificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 157 c.p.
art. 157 cod. pen
e dell'art. 157 cod. pen.
art. 640 cod. pen
per avere i giudici di appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello (per la non specificità dei motivi) e per non avere gli stessi giudici dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo
Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino
Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO IACOLO CONCETTA, nata a Napoli il 16/04/1972 avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Concetta Dello Iacolo; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e dell'art. 157 cod. pen. per avere i giudici di appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello (per la non specificità dei motivi) e per non avere gli stessi giudici dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. ascritto all'odierna ricorrente per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, è in parte non consentito (quando alla contestazione della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello) e in parte manifestamente infondato (quando alla contestazione della mancata dichiarazione di estinzione del reato) ; che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata solo genericamente censurata dalla ricorrente, atteso che la Dello Iacolo si è limitata ad affermare, in modo, appunto, del tutto generico, come «l'appellante avesse specificamente indicato i motivi in fatto e i presupposti logici posti a base delle censure formulate» - senza in alcun modo indicare quali sarebbero stati tali «motivi in fatto» e «presupposti logici» - e che «l'appello è stato funzionalmente correlato al capo della sentenza di primo grado relativo alla affermazione di penale responsabilità della prevenuta», il che nulla dice in ordine alla specificità dello stesso motivo; che, posta la ritenuta inammissibilità dell'appello, ne consegue che la Corte d'appello di Bari non era tenuta a dichiarare l'eventuale prescrizione del reato (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370-01;

Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre