Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 860/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstances under Article 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Di Fonso inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the appellate court failed to apply mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this, stating that the lower court correctly applied binding precedent and that factual assessments of mitigating factors are non-appealable unless contradictory.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's assessment of generic mitigating circumstances is a factual judgment that is non-appealable in terms of legality, provided it is not contradictory and adequately reasoned based on the relevant elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code factual judgment non-appealable assessment contradictory reasoning appellate review legal legitimacy divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Gianluca Di Fonso; considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
271269), e che, con riferimento alle suddette attenuanti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso di Gianluca Di Fonso; considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
271269), e che, con riferimento alle suddette attenuanti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), tenuto conto che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati in tale direzione (ad es.: Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FONSO GIANLUCA, nato ad Andria il 13/07/1987 avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Di Fonso; considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha congruamente motivato tale diniego (si veda, in particolare, la pag. 1 dell'impugnata sentenza), facendo corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), tenuto conto che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati in tale direzione (ad es.: Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e che, con riferimento alle suddette attenuanti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269-01); che, inoltre, poiché il ricorrente ha fondato la doglianza de qua sulla mancata valorizzazione, quali presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'esclusione della recidiva, della scelta del rito abbreviato e dell'applicazione dell'attenuante della lieve entità, deve sottolinearsi, in primis, che si tratta di istituti tutti differenti che implicano, dunque, apprezzamenti diversi, rimessi — se sorretti (come nel caso di specie) da corretti e logici argomenti giuridici — al sindacato dei giudici di merito, e che, in secundis, i giudici di appello si sono correttamente conformati agli orientamenti espressi da questa Corte (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01;

Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19