Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific statutory requirements for substitute penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Renzulli inadmissible and ordered him to pay court costs. The court held that the first ground of appeal regarding the charge of receiving stolen goods was not permitted in a final review because it merely challenged the lower court's factual evaluation rather than citing a legal error. Furthermore, the second ground concerning the refusal of a substitute penalty was rejected as it lacked the specific statutory requirements mandated by the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the lower court's decision on the future risk of reoffending was a valid exercise of judicial discretion reserved for the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the refusal of a substitute penalty are inadmissible unless they demonstrate a specific violation of law or lack of required statutory conditions for the benefit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZULLI GENNARO, nato a San Severo il 25/02/1987 avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gennaro Renzulli; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, poiché, pur essendosi formalmente formulate censure riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., si è invero lamentata null'altro che una decisione sbagliata perché fondata su una valutazione errata del materiale probatorio, prospettando una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi, invece, affermare che vale per questa Corte la preclusione non solo di procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione - la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) - ma anche di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 6-8 dell'impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che la seconda censura, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., oltre che non consentito in sede di legittimità, perché non connotato dai requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.„ è anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio de quo argomentazioni logiche e ineccepibili (si vedano, in particolare, le pagg. 9 e 10 dell'impugnata sentenza) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un apprezzamento tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato ed evidenzi aspetti soggettivi della personalità dello stesso imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma