Italian Court dismisses appeals against criminal liability and sentencing as factually repetitive and legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Martino Antonio and Morlando Michele inadmissible, ordering them to pay court costs. The court rejected the arguments as they merely repeated factual assertions already addressed and dismissed in the appellate judgment without new legal reasoning. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the threshold for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain new legal arguments; mere factual repetition or generic complaints regarding sentencing do not justify admissibility when the lower court's reasoning is sound and the penalty is proportionate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTINO ANTONIO nato a CAIVANO il 04/12/1971 MORLANDO MICHELE (CUI 03IIMMO) nato a AVERSA il 12/09/1990 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Martino Antonio e di Morlando Michele; Letta la memoria dell'avv. Saverio Campana per il ricorrente Martino Antonio; considerato che il primo motivo di ricorso di Martino, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su censure schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 6-9, sulla ricostruzione del fatto e sull'attendibilità di D'Inverno), sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità; considerato che ad analoghe conclusioni occorre pervenire quanto all'unico motivo di ricorso di Morlando, con il quale si contesta la ribadita affermazione di responsabilità, anche richiamando pregresse pronunce cautelari (non decisive nel giudizio di cognizione - cfr.
Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, S., Rv. 280271-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Martino, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, tenuto conto della motivazione scevra di vizi-logico giuridici (cfr. p. 9, in tema di effetto della riconosciuta aggravante e di congruità della dosimetria individuata dal Tribunale), in considerazione del principio secondo cui l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente attenuato quando la pena è, come nel caso di specie, prossima ai minimi e comunque assai inferiore alla media edittale; che le (appena accennate) doglianze di Morlando in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dell'applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e della commisurazione della pena sono oltremodo generiche, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della-Cassa delle ammende. Così deciso, in da